Art. 10. Enti locali in stato di dissesto 1. Agli enti locali che dovessero trovarsi in stato di dissesto nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, non si applicano l'art. 2, l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 3, del presente regolamento. 2. L'organo consiliare di ciascuno degli enti di cui al comma precedente dichiara le quantita' di personale eccedente rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, e le comunica al Ministero dell'interno e al Dipartimento della funzione pubblica. Le quantita' di personale sono distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni. 3. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di eccedenza, l'ente individua i dipendenti da collocare in disponibilita' nel rispetto della procedura di cui all'art. 5, comma 2, dandone comunicazione entro i successivi cinque giorni al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'interno. I provvedimenti di collocamento in disponibilita' sono adottati nel rispetto dell'art. 6, commi 1 e 2 e sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'interno. 4. Le norme del presente regolamento si applicano altresi' agli ulteriori collocamenti in disponibilita' eventualmente risultanti dall'approvazione del piano di risanamento dell'ente locale in stato di dissesto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 febbraio 1995 Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 152
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 14, della gia' citata legge n. 537/1993, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 1994, n. 596: "14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio: =========================================================== COMUNI Rapporto medio Fascia demografica dipendenti popolazione ___________________________________________________________ fino a 999 abitanti. . . . . . . . . 1/95 da 1.000 a 2.999 abitanti. . . . . . 1/100 da 3.000 a 9.999 abitanti. . . . . . 1/105 da 10.000 a 59.999 abitanti. . . . . 1/95 da 60.000 a 249.999 abitanti . . . . 1/60 oltre 249.999 abitanti . . . . . . . 1/60 PROVINCE =========================================================== COMUNI Rapporto medio Fascia demografica dipendenti popolazione ___________________________________________________________ fino a 299.999 abitanti. . . . . . . 1/520 da 300.000 a 499.999 abitanti. . . . 1/650 da 500.000 a 999.999 abitanti. . . . 1/830 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti. . 1/770 oltre 2.000.000 abitanti . . . . . . 1/1000 A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52".