Art. 10.
                  Enti locali in stato di dissesto
  1. Agli enti locali che dovessero trovarsi in stato di dissesto nel
triennio   successivo   all'esercizio   finanziario  1993,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 14, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  come
modificato  dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, non si  applicano
l'art.  2,  l'art.  5,  comma  1,  e  l'art. 6, comma 3, del presente
regolamento.
  2. L'organo consiliare di ciascuno  degli  enti  di  cui  al  comma
precedente  dichiara  le quantita' di personale eccedente rispetto ai
rapporti medi dipendenti-popolazione, ai sensi del comma 14 dell'art.
3  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  come  modificato  dal
decreto-legge  27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 ottobre 1994, n.  596,  e  le  comunica  al  Ministero
dell'interno e al Dipartimento della funzione pubblica.  Le quantita'
di  personale  sono  distinte  per  qualifiche  funzionali  e profili
professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni.
  3. Entro trenta giorni dalla  dichiarazione  di  eccedenza,  l'ente
individua  i  dipendenti  da collocare in disponibilita' nel rispetto
della procedura di cui all'art. 5,  comma  2,  dandone  comunicazione
entro  i  successivi  cinque  giorni  al  Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'interno. I provvedimenti di collocamento
in disponibilita' sono adottati nel rispetto dell'art. 6, commi 1 e 2
e sono comunicati  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'interno.
  4.  Le  norme  del  presente regolamento si applicano altresi' agli
ulteriori collocamenti  in  disponibilita'  eventualmente  risultanti
dall'approvazione  del piano di risanamento dell'ente locale in stato
di dissesto.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 febbraio 1995
                                 Il Ministro per la funzione pubblica
                                               FRATTINI
Il Ministro del tesoro
         DINI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1995
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 152
 
          Nota all'art. 10:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 14, della  gia'
          citata   legge  n.  537/1993,  cosi'  come  modificato  dal
          decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  515,  convertito  con
          modificazioni nella legge 28 ottobre 1994, n. 596:
             "14.   Gli   enti  locali  che  nel  triennio  1994-1996
          dovessero deliberare lo stato di dissesto di  cui  all'art.
          25 del decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno eccedente
          il  personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto
          ai seguenti rapporti  medi,  dipendenti-popolazione,  fermo
          restando   l'obbligo  di  accertare  le  compatibilita'  di
          bilancio:
          ===========================================================
                               COMUNI
                                            Rapporto medio
              Fascia demografica              dipendenti
                                              popolazione
          ___________________________________________________________
          fino a 999 abitanti. . . . . . . . .  1/95
          da 1.000 a 2.999 abitanti. . . . . .  1/100
          da 3.000 a 9.999 abitanti. . . . . .  1/105
          da 10.000 a 59.999 abitanti. . . . .  1/95
          da 60.000 a 249.999 abitanti . . . .  1/60
          oltre 249.999 abitanti . . . . . . .  1/60
                               PROVINCE
          ===========================================================
                               COMUNI
                                            Rapporto medio
              Fascia demografica              dipendenti
                                              popolazione
          ___________________________________________________________
          fino a 299.999 abitanti. . . . . . .  1/520
          da 300.000 a 499.999 abitanti. . . .  1/650
          da 500.000 a 999.999 abitanti. . . .  1/830
          da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti. .  1/770
          oltre 2.000.000 abitanti . . . . . .  1/1000
             A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai
          commi da 47 a 52".