Art. 2.
                     Dichiarazione di eccedenza
 1.  Il  Dipartimento  della  funzione pubblica, a norma dell'art. 3,
comma 47, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  raffronta,  per
ciascuna   amministrazione  di  cui  all'art.  1,  i  dati  contenuti
nell'allegato prospetto A, relativi  al  personale  risultante  dalle
dotazioni organiche approvate in base alla determinazione dei carichi
di  lavoro e al personale in servizio. I dati contenuti nel prospetto
sono articolati per qualifiche funzionali  e  profili  professionali,
accorpati   per   aree   omogenee   di  funzioni,  nonche'  per  sedi
territoriali. Entro trenta  giorni  dalle  comunicazioni  di  cui  ai
successivi  commi  2  e  3,  il  Dipartimento della funzione pubblica
individua le eccedenze di personale e i posti disponibili.
  2. Entro dieci giorni dall'approvazione delle dotazioni  organiche,
secondo  i rispettivi ordinamenti, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive   modificazioni,   compilano   e   trasmettono  l'allegato
prospetto A al Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore delle norme che
disciplinano  il  riordino  e  la  fusione  o   dalla   delibera   di
trasformazione,  le amministrazioni risultanti da riordini o fusioni,
nonche' gli enti pubblici economici e le aziende autonome trasformati
in  societa'  di  diritto  privato  procedono  alla  previsione   dei
fabbisogni  di  personale,  in  base  ai  carichi  di  lavoro,  e  li
trasmettono, unitamente ai dati relativi al personale in servizio, al
Dipartimento della funzione pubblica e  al  Ministero  del  tesoro  -
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'allegato prospetto A.
  4.  Il Dipartimento della funzione pubblica invia, per il parere, i
prospetti riepilogativi dai quali risultano le eccedenze  e  i  posti
disponibili,     alle     rappresentanze    sindacali,    individuate
rispettivamente ai sensi dell'art. 45,  commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, a
seconda  del  carattere  nazionale  o  territorialmente  circoscritto
dell'amministrazione  dove  risultano  le eccedenze. Decorsi quindici
giorni dal ricevimento della richiesta senza che il parere sia  stato
espresso, il Dipartimento puo' prescinderne.
  5.   Con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  sono
dichiarate, entro i  successivi  quindici  giorni,  le  quantita'  di
personale  eccedente,  distinte  per  qualifiche funzionali e profili
professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni,  nonche'  per
sedi  territoriali,  rispetto  a  ciascuna amministrazione o ente. Il
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 3, comma 47, della gia'  citata
          legge n.  537/1993, vedi note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 45, commi 7 e 8, del
          gia' citato D.Lgs. n. 29/1993. Per il  testo  dell'art.  1,
          comma  2,  dello  stesso  decreto  legislativo,  vedi  note
          all'art. 1:
             "7.  I  contratti  collettivi nazionali di comparto sono
          stipulati dall'agenzia di cui  all'art.  50  per  la  parte
          pubblica,  e,  per la parte sindacale, dalle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale nell'ambito del comparto.
             8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
          del  potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
          o da un suo delegato, che la presiede, e da  rappresentanti
          dei  titolari  degli  uffici  interessati,  e, per la parte
          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
          definite  dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   e
          nell'ambito  della  provincia  autonoma  di Bolzano e della
          regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni  sindacali
          maggiormente   rappresentative   sul  piano  provinciale  e
          regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6
          gennaio 1978, n.  58, e del D.Lgs.  28  dicembre  1989,  n.
          430".