Art. 2. Dichiarazione di eccedenza 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, a norma dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, raffronta, per ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, i dati contenuti nell'allegato prospetto A, relativi al personale risultante dalle dotazioni organiche approvate in base alla determinazione dei carichi di lavoro e al personale in servizio. I dati contenuti nel prospetto sono articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni, nonche' per sedi territoriali. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui ai successivi commi 2 e 3, il Dipartimento della funzione pubblica individua le eccedenze di personale e i posti disponibili. 2. Entro dieci giorni dall'approvazione delle dotazioni organiche, secondo i rispettivi ordinamenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compilano e trasmettono l'allegato prospetto A al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme che disciplinano il riordino e la fusione o dalla delibera di trasformazione, le amministrazioni risultanti da riordini o fusioni, nonche' gli enti pubblici economici e le aziende autonome trasformati in societa' di diritto privato procedono alla previsione dei fabbisogni di personale, in base ai carichi di lavoro, e li trasmettono, unitamente ai dati relativi al personale in servizio, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, mediante l'allegato prospetto A. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica invia, per il parere, i prospetti riepilogativi dai quali risultano le eccedenze e i posti disponibili, alle rappresentanze sindacali, individuate rispettivamente ai sensi dell'art. 45, commi 7 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a seconda del carattere nazionale o territorialmente circoscritto dell'amministrazione dove risultano le eccedenze. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta senza che il parere sia stato espresso, il Dipartimento puo' prescinderne. 5. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica sono dichiarate, entro i successivi quindici giorni, le quantita' di personale eccedente, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni, nonche' per sedi territoriali, rispetto a ciascuna amministrazione o ente. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3, comma 47, della gia' citata legge n. 537/1993, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 45, commi 7 e 8, del gia' citato D.Lgs. n. 29/1993. Per il testo dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, vedi note all'art. 1: "7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto. 8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, e del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430".