Art. 3. Criteri di priorita' per il collocamento in disponibilita' 1. Ai fini del collocamento dei dipendenti eccedenti in disponibilita', le amministrazioni ripartiscono per sesso il personale eccedente in modo che le rispettive quote percentuali riflettano la composizione del personale in servizio per profili professionali accorpati per aree omogenee e applicano, quindi, i seguenti criteri di priorita': a) minore anzianita' di servizio maturata nella qualifica funzionale di appartenenza; b) minore incidenza dei carichi di famiglia; c) eta' anagrafica. 2. I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo il punteggio riportato nella allegata tabella B. La graduatoria e' compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti da collocare in disponibilita' avviene a partire dal primo in graduatoria. A parita' di punteggio, e' collocato in disponibilita' il dipendente con l'eta' (giorno, mese, anno) anagrafica meno elevata.