Art. 3.
     Criteri di priorita' per il collocamento in disponibilita'
  1.   Ai   fini   del   collocamento  dei  dipendenti  eccedenti  in
disponibilita',  le  amministrazioni  ripartiscono   per   sesso   il
personale  eccedente  in  modo  che  le  rispettive quote percentuali
riflettano la composizione del  personale  in  servizio  per  profili
professionali  accorpati  per  aree  omogenee  e applicano, quindi, i
seguenti criteri di priorita':
    a)  minore  anzianita'  di  servizio  maturata  nella   qualifica
funzionale di appartenenza;
    b) minore incidenza dei carichi di famiglia;
    c) eta' anagrafica.
  2.  I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo il punteggio
riportato nella allegata tabella B. La graduatoria  e'  compilata  in
ordine   decrescente   rispetto  al  punteggio  ottenuto  da  ciascun
dipendente.   La   selezione   dei   dipendenti   da   collocare   in
disponibilita'  avviene a partire dal primo in graduatoria. A parita'
di punteggio, e' collocato in disponibilita' il dipendente con l'eta'
(giorno, mese, anno) anagrafica meno elevata.