Art. 4.
            Esclusioni dal collocamento in disponibilita'
  1.  A norma dell'art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono esclusi dal collocamento in disponibilita'  i  soggetti  di
cui  all'art.  1  della  legge  2 aprile 1968, n. 482, come integrato
dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' i  soggetti
di  cui  all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, appartenenti
alle categorie protette.
 
          Note all'art. 4:
             - Per il testo dell'art. 3, comma 49, della gia'  citata
          legge n.  537/1993, vedi note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          482/1968 cosi' come integrato dall'art. 19  della  legge  5
          febbraio  1992, n 104 (Disciplina generale delle assunzioni
          obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le
          aziende private).
             "Art.  1.  -  La  presente legge disciplina l'assunzione
          obbligatoria   -   presso   le   aziende   private   e   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  amministrazioni  regionali,  provinciali e comunali, le
          aziende di  Stato  e  quelle  municipalizzate,  nonche'  le
          amministrazioni  degli  enti  pubblici  in  genere  e degli
          istituti soggetti a vigilanza governativa - degli  invalidi
          di  guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio,
          degli  invalidi  del  lavoro  degli  invalidi  civili,  dei
          ciechi,  dei  sordomuti,  degli  orfani  e delle vedove dei
          caduti in  guerra  o  per  servizio  o  sul  lavoro,  degli
          ex-tubercolotici e dei profughi.
             Non  si  applicano  le disposizioni di cui alla presente
          legge nei confronti di coloro che abbiano  superato  il  55
          anno  di  eta', nonche' nei confronti di coloro che abbiano
          perduto ogni capacita' lavorativa o che, per la  natura  ed
          il  grado della loro invalidita', possano riuscire di danno
          alla salute e alla incolumita' dei  compagni  di  lavoro  o
          alla sicurezza degli impianti".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della legge n.
          466/1980 (Speciali elargizioni a  favore  di  categorie  di
          dipendenti  pubblici e di cittadini vittime del dovere o di
          azioni terroristiche):
             "Art. 12.  -  Il  coniuge  superstite  ed  i  figli  dei
          soggetti  appartenenti  alle categorie di cui agli articoli
          3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno,  diritto
          di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti
          pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della
          legge  2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1 gennaio 1977,
          n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su  ogni
          altra categoria indicata nelle predette leggi".