Art. 4. Esclusioni dal collocamento in disponibilita' 1. A norma dell'art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono esclusi dal collocamento in disponibilita' i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' i soggetti di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, appartenenti alle categorie protette.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3, comma 49, della gia' citata legge n. 537/1993, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 482/1968 cosi' come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n 104 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private). "Art. 1. - La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55 anno di eta', nonche' nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possano riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 466/1980 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche): "Art. 12. - Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1 gennaio 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi".