Art. 5.
    Individuazione dei dipendenti da collocare in disponibilita'
 1.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto con il quale e'  dichiarata  la  quantita'  di  personale
eccedente,   ciascuna   amministrazione  individua  i  dipendenti  da
collocare in disponibilita', dandone comunicazione entro i successivi
cinque giorni al Dipartimento della funzione pubblica,  al  Ministero
del  tesoro,  alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma
8, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, a ciascun dipendente interessato.
  2.   Ciascuna   amministrazione   concorda  con  le  rappresentanze
sindacali di cui all'art. 45, comma  8,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  le  concrete
modalita' di applicazione dei criteri di priorita' di cui all'art. 3.
Si applica la procedura di cui all'art. 10,  comma  2,  dello  stesso
decreto legislativo.
 
          Note all'art. 5:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 10, comma 2, del gia'
          citato D.Lgs. n. 29/1993:
             "2.  L'eventuale  esame  previsto  dal  comma   1   deve
          espletarsi  nel  termine tassativo di quindici giorni dalla
          ricezione dell'informazione, ovvero entro un  termine  piu'
          breve  per  motivi  di  urgenza;  decorsi  tali  termini le
          amministrazioni  pubbliche  assumono  le  proprie  autonome
          determinazioni".
             -  Per  il  testo  dell'art.  45,  comma 8, dello stesso
          decreto legislativo, vedi note all'art. 2.