Art. 5. Individuazione dei dipendenti da collocare in disponibilita' 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' dichiarata la quantita' di personale eccedente, ciascuna amministrazione individua i dipendenti da collocare in disponibilita', dandone comunicazione entro i successivi cinque giorni al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a ciascun dipendente interessato. 2. Ciascuna amministrazione concorda con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le concrete modalita' di applicazione dei criteri di priorita' di cui all'art. 3. Si applica la procedura di cui all'art. 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del gia' citato D.Lgs. n. 29/1993: "2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni". - Per il testo dell'art. 45, comma 8, dello stesso decreto legislativo, vedi note all'art. 2.