Art. 7. Regime del collocamento in disponibilita' 1. Il personale collocato in disponibilita' non svolge attivita' lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza. 2. La spesa per l'indennita' prevista dall'art. 3, comma 48, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento per effetto della mobilita' o al compimento del periodo di disponibilita' e della eventuale proroga. 3. Le amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro le economie annuali di bilancio risultanti dal collocamento in disponibilita'. 4. Gli oneri sociali - relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' - sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita' e della eventuale proroga. 5. Per gli enti pubblici territoriali, le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' del personale restano a disposizione del bilancio. 6. Il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito in un posto disponibile nella stessa o altra amministrazione secondo la procedura di mobilita' volontaria e secondo quella di mobilita' d'ufficio.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 3, comma 48, della legge n. 537/1993, gia' citata, vedi note alle premesse.