Art. 7.
              Regime del collocamento in disponibilita'
  1.  Il  personale  collocato in disponibilita' non svolge attivita'
lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza.
  2. La spesa per l'indennita' prevista dall'art. 3, comma 48,  della
legge    24    dicembre    1993,   n.   537,   grava   sul   bilancio
dell'amministrazione  di  appartenenza  sino  al  trasferimento   per
effetto della mobilita' o al compimento del periodo di disponibilita'
e della eventuale proroga.
  3.  Le  amministrazioni  comunicano  al  Ministero  del  tesoro  le
economie  annuali  di  bilancio  risultanti   dal   collocamento   in
disponibilita'.
  4. Gli oneri sociali - relativi alla retribuzione goduta al momento
del    collocamento    in    disponibilita'    -   sono   corrisposti
dall'amministrazione  di  appartenenza  all'ente   previdenziale   di
riferimento  per  tutto  il  periodo  della  disponibilita'  e  della
eventuale proroga.
  5. Per gli enti pubblici territoriali, le economie derivanti  dalla
minore  spesa  per  effetto  del  collocamento  in disponibilita' del
personale restano a disposizione del bilancio.
  6. Il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito
in un posto disponibile nella stessa o altra amministrazione  secondo
la  procedura  di  mobilita' volontaria e secondo quella di mobilita'
d'ufficio.
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il testo dell'art. 3, comma  48,  della  legge  n.
          537/1993, gia' citata, vedi note alle premesse.