Art. 8. Proroga 1. Ciascun dipendente in disponibilita' puo' presentare all'amministrazione di appartenenza domanda di proroga, almeno trenta giorni prima della scadenza del biennio. 2. Ciascuna amministrazione decide, almeno quindici giorni prima dalla scadenza del biennio di collocamento in disponibilita', se concedere o meno la proroga per ulteriori dodici mesi. La proroga puo' essere concessa solo in applicazione dei criteri generali ed obiettivi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. E' vietata la concessione della proroga per i dipendenti che non hanno accettato il trasferimento disposto sulla base della procedura di mobilita' volontaria e della procedura della mobilita' d'ufficio. 3. Ciascuna amministrazione invia al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il nome dei dipendenti ai quali e' stata concessa la proroga.