Art. 8.
                               Proroga
  1.   Ciascun   dipendente   in   disponibilita'   puo'   presentare
all'amministrazione di appartenenza domanda di proroga, almeno trenta
giorni prima della scadenza del biennio.
  2. Ciascuna amministrazione decide, almeno  quindici  giorni  prima
dalla  scadenza  del  biennio  di  collocamento in disponibilita', se
concedere o meno la proroga per ulteriori  dodici  mesi.  La  proroga
puo'  essere  concessa  solo  in applicazione dei criteri generali ed
obiettivi stabiliti con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.  E'  vietata  la concessione della proroga per i dipendenti
che non hanno accettato il trasferimento disposto  sulla  base  della
procedura  di  mobilita' volontaria e della procedura della mobilita'
d'ufficio.
  3. Ciascuna amministrazione invia al  Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero del tesoro il nome dei dipendenti ai quali e'
stata concessa la proroga.