(Atto - art. 4)
   Articolo 4 
   Entrata in vigore 
   Il testo riveduto dell'articolo 63 della Convenzione sul  brevetto
europeo entra in vigore, sia due anni dopo  il  deposito  dell'ultimo
degli strumenti di ratifica o di adesione di nove  Stati  contraenti,
sia il primo giorno del terzo mese  successivo  allo  deposito  dello
strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente  che  pro-
cede per ultimo a questa formalita', se tale data e' anteriore.