(Atto - art. 5)
   Articolo 5 
   Trasmissioni e notifiche 
   1) Il governo della Repubblica  Federale  di  Germania  stabilisce
copie certificate conformi  del  presente  atto  di  revisione  e  li
trasmette ai governi degli Stati firmatari  o  aderenti,  ai  governi
degli altri Stati contraenti  nonche'  ai  governi  degli  Stati  che
possono aderire alla  Convenzione  sul  brevetto  europeo  in  virtu'
dell'articolo 166 paragrafo 1, lettera a. 
   2) Il Governo della Repubblica Federale di  Germania  notifica  ai
governi degli Stati di cui al paragrafo 1: 
   a) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; 
   b) la data di entrata in vigore del presente atto di revisione. 
   IN FEDE Di CHE, i plenipotenziari autorizzati  a  tal  fine,  dopo
aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona  e  debita
forma, hanno firmato il presente atto di revisione. 
   Fatto a Monaco, il  17  dicembre  millenovencentonovantuno  in  un
esemplare redatto in lingua francese, inglese e tedesca, i tre  testi
facenti ugualmente fede. Tale  esemplare  e'  depositato  presso  gli
archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.