Articolo 11 CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA 1. Se la persona da estradare e' sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte. 2. In caso di accoglimento della domanda di estradizione la Parte richiesta puo' differire la consegna della persona finche' il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona alle condizioni e con le modalita' concordate tra le due Parti. La persona consegnata rimane in stato di detenzione durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente ed e' riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto.