(Trattato - art. 11)
                             Articolo 11 
                   CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA 
1. Se la persona da estradare e' sottoposta a procedimento  penale  o
deve scontare una pena nel territorio della Parte  richiesta  per  un
reato diverso da quello che motiva la  domanda  di  estradizione,  la
Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla  domanda
di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte. 
2. In caso di accoglimento della domanda  di  estradizione  la  Parte
richiesta  puo'  differire  la  consegna  della  persona  finche'  il
procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata
scontata. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la  Parte  richiesta
puo' consegnare temporaneamente la persona alle condizioni e  con  le
modalita' concordate tra le due Parti. La persona  consegnata  rimane
in stato di detenzione durante il suo soggiorno nel territorio  della
Parte richiedente ed e' riconsegnata alla Parte richiesta nel termine
convenuto.