(Trattato - art. 13)
                             Articolo 13 
                 CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE 
1. Se una Parte ed altri Stato domandano l'estradizione della  stessa
persona,  la  Parte  richiesta  decide  tenendo  conto  di  tutte  le
circostanze  ed  in  particolare  della  gravita'  e  del  luogo   di
commissione dei fatti, della cittadinanza  e  della  residenza  della
persona richiesta, della possibilita' di riestradizione,  della  data
di ricezione della domanda.