Articolo 13 CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE 1. Se una Parte ed altri Stato domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decide tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' e del luogo di commissione dei fatti, della cittadinanza e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, della data di ricezione della domanda.