(Trattato - art. 16)
                             Articolo 16 
                            COMUNICAZIONI 
1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per
la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e  Giustizia,  per  la
Repubblica di Bulgaria dal Ministero della Giustizia o della  Procura
Generale. E' fatto salvo il ricorso alla via diplomatica. La  domanda
di  arresto  provvisorio  puo'   essere   inoltrata   anche   tramite
l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 
2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni  sono  redatte
nella lingua della Parte richiedente e non e' richiesta la traduzione
degli atti e documenti allegati. 
3. Gli atti  ed  i  documenti  trasmessi  in  originale  o  in  copia
autenticata sono esenti da ogni forma di legalizzazione ai  fini  del
presente Trattato.