(Trattato - art. 17)
                             Articolo 17 
                                SPESE 
1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della  Parte  sul
territorio della quale  esse  sono  effettuate;  tuttavia  quelle  di
trasporto per via aerea ai fini della consegna sono  a  carico  della
Parte che lo ha richiesto. 
Le spese relative al transito sono a carico della  Parte  che  lo  ha
richiesto.