Articolo 13 Criteri per stabilire la remunerazione 1. La remunerazione e' stabilita in vista di incoraggiare le operazioni di soccorso, tenendo conto dei seguenti criteri, ma indipendentemente dall'ordine in cui sono enumerati in appresso; a) valore della nave e degli altri beni tratti in salvo; b) cura e sforzi dei soccorritori per prevenire o ridurre danni all'ambiente; c) portata dei positivi risultati ottenuti dal soccorritore; d) natura ed importanza del pericolo; e) abilita' e sforzi dei soccorritori nel trarre in salvo la nave, gli altri beni e le vite umane; f) tempo utilizzato, spese e perdite incorse dai soccorritori; g) rischio di responsabilita' ed altri rischi incorsi dai soccorritori o dalle loro attrezzature; h) rapidita' dei servizi resi; i) disponibilita' ed uso di navi o di altri materiali destinati alle operazioni di salvataggio; j) stato di preparazione, nonche' efficienza e valore delle attrezzature del soccorritore. 2. Il pagamento di una remunerazione stabilita in conformita' con il paragrafo 1 sara' effettuato da tutte le parti interessate alla nave ed agli altri beni tratti in salvo, proporzionalmente al loro valore rispettivo. Tuttavia, uno Stato parte puo' prevedere nella sua legislazione nazionale che il pagamento di un compenso speciale sia effettuato da una delle parti interessate, fatto salvo il diritto di tale parte in causa diritto di ricorrere contro le altre parti per quanto riguarda le rispettive quote. Nulla nel presente articolo pregiudica l'esercizio di un eventuale diritto di difesa. 3. Le remunerazioni, che non includono interessi e spese legali ricuperabili dovuti se del caso al riguardo, non dovranno superare il valore della nave e degli altri beni tratti in salvo.