(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
               Criteri per stabilire la remunerazione 
   1. La remunerazione e'  stabilita  in  vista  di  incoraggiare  le
operazioni di  soccorso,  tenendo  conto  dei  seguenti  criteri,  ma
indipendentemente dall'ordine in cui sono enumerati in appresso; 
   a) valore della nave e degli altri beni tratti in salvo; 
   b) cura e sforzi dei soccorritori per prevenire  o  ridurre  danni
all'ambiente; 
   c) portata dei positivi risultati ottenuti dal soccorritore; 
   d) natura ed importanza del pericolo; 
   e) abilita' e sforzi dei soccorritori nel trarre in salvo la nave,
gli altri beni e le vite umane; 
   f) tempo utilizzato, spese e perdite incorse dai soccorritori; 
   g)  rischio  di  responsabilita'  ed  altri  rischi  incorsi   dai
soccorritori o dalle loro attrezzature; 
   h) rapidita' dei servizi resi; 
   i) disponibilita' ed uso di navi o di  altri  materiali  destinati
alle operazioni di salvataggio; 
   j) stato  di  preparazione,  nonche'  efficienza  e  valore  delle
attrezzature del soccorritore. 
   2. Il pagamento di una remunerazione stabilita in conformita'  con
il paragrafo 1 sara' effettuato da tutte le  parti  interessate  alla
nave ed agli altri beni tratti in salvo,  proporzionalmente  al  loro
valore rispettivo. Tuttavia, uno Stato parte puo' prevedere nella sua
legislazione nazionale che il pagamento di un compenso  speciale  sia
effettuato da una delle parti interessate, fatto salvo il diritto  di
tale parte in causa diritto di ricorrere contro le  altre  parti  per
quanto riguarda le rispettive  quote.  Nulla  nel  presente  articolo
pregiudica l'esercizio di un eventuale diritto di difesa. 
   3. Le remunerazioni, che non includono interessi  e  spese  legali
ricuperabili dovuti se del caso al riguardo, non dovranno superare il
valore della nave e degli altri beni tratti in salvo.