(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
            Divieto di effettuare operazioni di soccorso 
   I servizi resi malgrado il  divieto  espresso  e  ragionevole  del
proprietario o del capitano della nave o  del  proprietario  di  ogni
altro bene in pericolo che non e' e che non e' stato  a  bordo  della
nave, non danno diritto ad  un  pagamento  ai  sensi  della  presente
Convenzione.