Articolo 20 Privilegio marittimo 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio marittimo del soccorritore derivante da una Convenzione internazionale o dalla legislazione nazionale. 2. Il soccorritore non puo' far valere il suo privilegio marittimo se una garanzia sufficiente gli e' stata debitamente offerta o fornita per l'importo del suo credito, interessi e spese comprese.