(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                        Privilegio marittimo 
   1. Nessuna disposizione della presente Convenzione  pregiudica  il
privilegio marittimo del soccorritore derivante  da  una  Convenzione
internazionale o dalla legislazione nazionale. 
   2. Il soccorritore non puo' far valere il suo privilegio marittimo
se una garanzia  sufficiente  gli  e'  stata  debitamente  offerta  o
fornita per l'importo del suo credito, interessi e spese comprese.