Articolo 22 Pagamento provvisorio 1. Il tribunale competente a deliberare sul credito del soccorritore, puo', mediante una decisione provvisoria, ordinare che quest'ultimo riceva a titolo di acconto, un ammontare equo e giusto, ed a determinate condizioni, come eventualmente una garanzia, che siano eque e giuste a seconda delle circostanze del caso. 2. In caso di pagamento provvisorio ai sensi del presente articolo, la garanzia prevista all'articolo 21 e' ridotta in proporzione.