(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                        Pagamento provvisorio 
   1.  Il  tribunale  competente  a  deliberare   sul   credito   del
soccorritore, puo', mediante una decisione provvisoria, ordinare  che
quest'ultimo riceva a titolo di acconto, un ammontare equo e  giusto,
ed a determinate condizioni, come  eventualmente  una  garanzia,  che
siano eque e giuste a seconda delle circostanze del caso. 
   2.  In  caso  di  pagamento  provvisorio  ai  sensi  del  presente
articolo,  la  garanzia  prevista  all'articolo  21  e'  ridotta   in
proporzione.