(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                  Prescrizione per le azioni legali 
   1. Ogni azione legale relativa al pagamento in base alla  presente
Convenzione cade in  prescrizione  se  una  procedura  giudiziaria  o
arbitrale non e' istituita entro un termine di due  anni.  La  durata
del termine di prescrizione decorre dal giorno in cui  le  operazioni
di soccorso hanno avuto fine. 
   2. La persona contro la quale viene presentato un reclamo, puo' in
qualsiasi momento, durante la durata  del  termine  di  prescrizione,
prorogare questo periodo mediante una  dichiarazione  indirizzata  al
creditore.  Il  termine  potra'  essere  ulteriormente  prorogato  in
maniera analoga. 
   3. Un'azione di  rivalsa  puo'  essere  intentata  anche  dopo  lo
scadere del termine di prescrizione di cui nei paragrafi  precedenti,
se e' presentata entro il termine stabilito dalla legislazione  dello
Stato in cui il procedimento e' intentato.