Articolo 28 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione dal 1 Luglio 1989 al 30 Giugno 1990 e rimarra' successivamente aperta per l'adesione. 2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione mediante: (a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure (b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure (c) adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuati mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.