(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                   Navi di proprieta' di uno Stato 
   1. Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  5,  la  presente
Convenzione non si applica alle navi da guerra o ad  altre  navi  non
commerciali di proprieta' di uno  Stato  o  da  esso  gestite  e  che
beneficiano al momento delle operazioni di salvataggio,  del  diritto
all'immunita' sovrana in base ai principi  generalmente  riconosciuti
del diritto internazionale,  a  meno  che  questo  Stato  non  decida
diversamente. 
   2. Se uno Stato Parte decide di applicare la Convenzione alle  sue
navi da guerra o ad altre  navi  di  cui  al  paragrafo  1,  esso  ne
notifica in merito il Segretario Generale specificando le modalita' e
le condizioni di tale applicazione.