(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                      Contratti di salvataggio 
   1. La presente  Convenzione  si  applica  ad  ogni  operazione  di
salvataggio  salvo  nella  misura  in  cui  un   contratto   disponga
diversamente, sia espressamente, sia implicitamente. 
   2. Il capitano ha facolta' di stipulare contratti di salvataggio a
nome del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della
nave hanno facolta'  di  concludere  tali  contratti  per  conto  del
proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave. 
   3.  Nessuna  disposizione   del   presente   articolo   pregiudica
l'attuazione dell'articolo 7 o l'obbligo di prevenire o ridurre danni
all'ambiente.