(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
                Annullamento e modifica dei contratti 
   Un contratto, o qualsiasi sua condizione, puo' essere annullato  o
modificato se: 
   a) il contratto e' stato  concluso  sotto  indebita  pressione,  o
sotto l'influenza di pericolo e le sue condizioni non sono eque; 
oppure se 
   b) il pagamento convenuto in base al contratto  e'  eccessivamente
elevato  o  eccessivamente  basso  per   i   servizi   effettivamente
corrisposti.