Articolo 7 Annullamento e modifica dei contratti Un contratto, o qualsiasi sua condizione, puo' essere annullato o modificato se: a) il contratto e' stato concluso sotto indebita pressione, o sotto l'influenza di pericolo e le sue condizioni non sono eque; oppure se b) il pagamento convenuto in base al contratto e' eccessivamente elevato o eccessivamente basso per i servizi effettivamente corrisposti.