(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                    Diritti degli Stati costieri 
   Nulla nella presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato
costiero interessato di adottare provvedimenti, in conformita' con  i
principi generalmente riconosciuti  del  diritto  internazionale,  al
fine  di  proteggere  il  suo  litorale  o  interessi  connessi,   da
inquinamento o minacce di inquinamento derivanti da un  incidente  in
mare, o da atti connessi a tale incidente  per  i  quali  si  possano
ragionevolmente  prevedere  gravi  conseguenze  pregiudizievoli,  ivi
compreso il diritto di uno Stato costiero di impartire direttive  per
quanto riguarda le operazioni di salvataggio.