Articolo 9 Diritti degli Stati costieri Nulla nella presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato costiero interessato di adottare provvedimenti, in conformita' con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, al fine di proteggere il suo litorale o interessi connessi, da inquinamento o minacce di inquinamento derivanti da un incidente in mare, o da atti connessi a tale incidente per i quali si possano ragionevolmente prevedere gravi conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il diritto di uno Stato costiero di impartire direttive per quanto riguarda le operazioni di salvataggio.