Art. 11. Raggruppamenti di imprese 1. L'applicazione delle disposizioni sui raggruppamenti di imprese contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Nota all'art. 11: - Per il D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 10 cosi' recita: "Art. 10 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura di dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente le responsabilita' a carico delle imprese mandanti. 7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti".