Art. 11.
                      Raggruppamenti di imprese

  1.  L'applicazione delle disposizioni sui raggruppamenti di imprese
contenute  nell'art.  10  del  decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358,  e'  estesa  agli  appalti  di  cui  all'allegato  1 al presente
decreto.
 
          Nota all'art. 11:
             - Per il  D.Lgs.  24  luglio  1992  n.  358,  vedi  nota
          all'art. 4.  L'art. 10 cosi' recita:
             "Art. 10 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per
          l'aggiudicazione  delle  forniture di cui al presente testo
          unico sono  ammesse  a  presentare  offerte  anche  imprese
          appositamente e temporaneamente raggruppate.
             2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte
          le  imprese  raggruppate  e deve specificare le parti della
          fornitura che saranno  eseguite  dalle  singole  imprese  e
          contenere  l'impegno  che,  in caso di aggiudicazione della
          gara, le stesse imprese si  conformeranno  alla  disciplina
          prevista nel presente articolo.
             3.   L'offerta  congiunta  comporta  la  responsabilita'
          solidale nei confronti  dell'amministrazione  di  tutte  le
          imprese raggruppate.
             4.   Le   singole  imprese,  facenti  parte  del  gruppo
          risultato aggiudicatario della gara, devono conferire,  con
          unico  atto,  mandato speciale con rappresentanza ad una di
          esse,  designata  quale  capogruppo.  Tale   mandato   deve
          contenere  espressamente le prescrizioni di cui al presente
          articolo e  risultare  da  scrittura  privata  autenticata,
          secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto
          e'  redatto.  La  procura  e'  conferita  al rappresentante
          legale dell'impresa capogruppo.
             5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca
          per   giusta   causa   non   ha   effetto   nei    riguardi
          dell'amministrazione.
             6.   Al   mandatario  spetta  la  rappresentanza,  anche
          processuale,   delle   imprese   mandanti   nei    riguardi
          dell'amministrazione  per tutte le operazioni e gli atti di
          qualsiasi natura di dipendenti dal contratto, anche dopo il
          collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto.
          Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente  le
          responsabilita' a carico delle imprese mandanti.
             7.  Il  rapporto  di  mandato  non  determina di per se'
          organizzazione  o  associazione  fra  le  imprese  riunite,
          ognuna  delle  quali  conserva la propria autonomia ai fini
          della gestione, degli adempimenti  fiscali  e  degli  oneri
          sociali.
             8.  In  caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se
          trattasi  di  impresa  individuale,  in  caso   di   morte,
          interdizione     o     inabilitazione     del     titolare,
          l'amministrazione ha facolta' di  proseguire  il  contratto
          con  altra  impresa  del  gruppo  o  altra, in possesso dei
          prescritti requisiti di idoneita', entrata  nel  gruppo  in
          dipendenza  di  una delle cause predette, che sia designata
          mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere
          dal contratto.
             9.  In  caso di fallimento di una impresa mandante o, se
          trattasi  di  impresa  individuale,  in  caso   di   morte,
          interdizione   o  inabilitazione  del  titolare,  l'impresa
          mandataria, qualora non indichi altra  impresa  subentrante
          in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneita', e'
          tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo  delle  altre
          imprese mandanti".