Art. 13.
                  Capacita' economica e finanziaria

  1.  L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso della
capacita' economica e finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto
legislativo  24  luglio  1992,  n. 358, e' estesa agli appalti di cui
all'allegato 1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti
dalle imprese concorrenti.
 
          Nota all'art. 13:
             -  Per  il  D.Lgs.  24  luglio  1992,  n. 358, vedi nota
          all'art. 4.  L'art. 13 cosi' recita:
             "Art.  13  (Capacita'  finanziaria  ed   economica   dei
          concorrenti).   -   1.  La  dimostrazione  della  capacita'
          finanziaria ed economica  delle  imprese  concorrenti  puo'
          essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
               a) idonee dichiarazioni bancarie;
               b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
               c)  dichiarazione  concernente l'importo globale delle
          forniture e l'importo relativo alle forniture  identiche  a
          quella  oggetto  della  gara,  realizzate  negli ultimi tre
          esercizi.
             2. Le amministrazioni precisario nel bando di gara quali
          dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati,
          nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere.
             3. Qualora,  per  una  ragione  giustificata,  l'impresa
          concorrente  non  sia  in  grado  di presentare i documenti
          richiesti, essa e' ammessa a provare la  propria  capacita'
          finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento
          considerato idoneo dall'amministrazione".