Art. 13. Capacita' economica e finanziaria 1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso della capacita' economica e finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti dalle imprese concorrenti.
Nota all'art. 13: - Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 13 cosi' recita: "Art. 13 (Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti). - 1. La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisario nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. 3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a provare la propria capacita' finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione".