Art. 14.
                          Capacita' tecnica

  1. La dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti, negli
appalti di cui all'allegato 1, puo' essere fornita mediante:
    a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
con  l'indicazione  degli  importi,  delle  date  e  dei destinatari,
pubblici  o  privati,  dei  servizi  stessi;  se  trattasi di servizi
prestati  a  favore  di  amministrazioni  o  enti pubblici, esse sono
provate  da  certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di  servizi prestati a privati,
l'effettuazione  effettiva  della prestazione e' dichiarata da questi
o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
    b)  l'elenco  dei titoli di studio e professionali dei prestatori
di   servizi   e/o  dei  dirigenti  dell'impresa  concorrente  e,  in
particolare,    dei   soggetti   concretamente   responsabili   della
prestazione di servizi;
    c)  l'indicazione  dei  tecnici  e  degli organi tecnici, facenti
direttamente  capo,  o  meno,  al  concorrente  e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualita';
    d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del
    concorrente  e  il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre
    anni;
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali,
degli  strumenti,  compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati
per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire
la qualita';
    f)  il  controllo,  effettuato  dalla  amministrazione o, per suo
incarico,  da  un  organismo ufficiale competente del Paese in cui e'
stabilito  il  concorrente,  allorche'  il  servizio  da prestare sia
complesso   o   debba   rispondere,   eccezionalmente,  a  uno  scopo
determinato;  il  controllo verte sulla capacita' di produzione e, se
necessario,  di  studio  e  di ricerca del concorrente e sulle misure
utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita';
    g)  l'indicazione  della  quota  di  appalto  che  il concorrente
intenda, eventualmente, subappaltare.
  2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  precisa, nel bando di gara o
nella  lettera  d'invito,  quali dei suindicati documenti e requisiti
devono essere presentati o dimostrati.
  3.  Le  informazioni  di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1
non  possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve,
comunque,   tener  conto  dei  legittimi  interessi  del  concorrente
relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.
  4.   Qualora   le   amministrazioni  aggiudicatrici  richiedano  la
presentazione  di  certificati  rilasciati da organismi indipendenti,
attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di
garanzia  della  qualita',  esse  fanno  riferimento  ai  sistemi  di
garanzia  della  qualita'  basati  sulla  pertinente  serie  di norme
europee  EN  29000,  certificati  da organismi conformi alla serie di
norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono
i  certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati   membri;  esse  ammettono,  parimenti,  altre  prove  relative
all'impiego  di misure equivalenti di garanzia della qualita' qualora
il  concorrente  non  abbia  accesso  a  tali certificati o non possa
ottenerli nei termini richiesti.