Art. 15. Iscrizione nei registri professionali 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, puo' essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione. 2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione.