Art. 15.
                Iscrizione nei registri professionali

  1.  I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione   nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura   o   nel  registro  delle  commissioni
provinciali   per   l'artigianato  o  presso  i  competenti  consigli
nazionali  degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati
membri,  non  residenti  in  Italia,  puo'  essere richiesta la prova
dell'iscrizione,   secondo   le   modalita'   vigenti  nel  paese  di
stabilimento,   in  uno  dei  registri  professionali  o  commerciali
istituiti in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione
giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione.
  2.  Se  i  concorrenti  ad  un appalto pubblico di servizi debbono,
nello  Stato  membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una
particolare   autorizzazione   o   appartenere   a   una  particolare
organizzazione  ai  fini  della  prestazione  del  servizio in quello
Stato, l'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere loro la prova
del  possesso  di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale
organizzazione.