Art. 17.
             Elenchi ufficiali di prestatori di servizi

  1.  I  concorrenti  iscritti  in elenchi ufficiali di prestatori di
servizi  possono  presentare  all'amministrazione aggiudicatrice, per
ogni  appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che
hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
  2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di
cui al comma 1, certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco,
costituisce,   per  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  presunzione
d'idoneita'   alla   prestazione  dei  servizi,  corrispondente  alla
classificazione  del  concorrente  iscritto,  limitatamente  a quanto
previsto  dagli  articoli  14, comma 1, lettera b), e 15 del presente
decreto,  nonche'  dagli articoli 11, comma 1, lettere a), b) e c), e
13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n.  358,  estesi  agli  appalti di cui all'allegato 1 in virtu' degli
articoli 12 e 13 che precedono.
  3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al
comma  1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda
il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere
richiesta   ai   concorrenti   iscritti   negli  elenchi  un'apposita
certificazione aggiuntiva.
  4.  I  cittadini  di  altri  Stati membri debbono potersi iscrivere
negli  elenchi  ufficiali  di  cui  al comma 1 alle stesse condizioni
stabilite  per  i  prestatori  di  servizi  italiani; a tal fine, non
possono,  comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da
quelle  previste  dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli
enti  che  gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri
nome  e  indirizzo  degli  organismi  presso  i  quali possono essere
presentate le domande d'iscrizione.
  5.  I  concorrenti  agli  appalti pubblici di servizi debbono poter
partecipare  alle  gare  indipendentemente  dalla  loro iscrizione in
elenchi  di  prestatori  di  fiducia  eventualmente  costituiti dalle
singole amministrazioni aggiudicatrici.
 
          Nota all'art. 17:
             - Per gli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n.
          358, vedi rispettivamente note all'art. 12 e all'art. 13.