Art. 18.
                             Subappalto

  1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede
al  concorrente  di  indicare  nell'offerta la parte dell'appalto che
intenda eventualmente subappaltare a terzi.
  2.  L'indicazione  di  cui  al  comma  1  lascia  impregiudicata la
responsabilita' dell'appaltatore aggiudicatario.
  3.  La  disciplina  del  subappalto nel settore dei lavori pubblici
contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modifiche   e   integrazioni,  si  applica  anche  nelle  ipotesi  di
subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.
 
          Nota all'art. 18:
             - La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca nuove disposizioni
          per  la  prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
          altre gravi forme manifestazione di pericolosita'  sociale.
          L'art. 18 cosi' recita:
             "Art.  18.  -  1.  Possono presentare offerte o comunque
          partecipare a gare  per  gli  appalti  di  opere  o  lavori
          pubblici  per  i  cui  importi  e  categorie  sono iscritte
          all'albo nazionale  dei  costruttori  le  imprese  singole,
          ovvero  associate  o  consorziate, ai sensi della normativa
          vigente.
             2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari
          sono tenuti a eseguire in  proprio  le  opere  o  i  lavori
          compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo'  essere
          ceduto, a pena di nullita'.
             3. Il soggetto appaltante  e'  tenuto  ad  indicare  nel
          progetto  e  nel  bando di gara la categoria o le categorie
          prevalenti con il relativo importo,  nonche'  le  ulteriori
          categorie,  relative  a tutte le altre lavorazioni previste
          in progetto, anch'esse con il relativo importo.   Tutte  le
          lavorazioni,   a  qualsiasi  categoria  appartengano,  sono
          subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme  restando  le
          vigenti  disposizioni che prevedono per particolari ipotesi
          il  divieto  di  affidamento  in  subappalto.  Per   quanto
          riguarda  la  categoria  o  le  categorie  prevalenti,  con
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17  comma  2,  della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, e' definita la quota parte
          subappaltabile, in  misura  eventualmente  diversificata  a
          seconda  delle  categorie  medesime,  ma  in  ogni caso non
          superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
              1)  che  i  concorrenti   abbiano   indicato   all'atto
          dell'offerta  i  lavori  o  le parti di opere che intendono
          subappaltare o concedere in cottimo e abbiano  indicato  da
          uno  a  sei  subappaltatori  candidati  ad  eseguire  detti
          lavori; nel  caso  di  indicazione  di  un  solo  soggetto,
          all'atto    dell'offerta    deve   essere   depositata   la
          certificazione attestante il possesso da parte del medesimo
          dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
              2) che l'appaltatore  provveda,  entro  il  termine  di
          novanta   giorni   dall'aggiudicazione,   al  deposito  del
          contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
              3)  che,  nel  caso in cui l'appaltatore abbia indicato
          all'atto dell'offerta piu' di un candidato ad  eseguire  in
          subappalto  i  lavori,  al  momento  del deposito presso il
          soggetto   appaltante   del   contratto   di    subappalto,
          l'appaltatore  stesso  trasmetta altresi' la certificazione
          attestante il possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei
          requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
              4)  che  l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
          iscritto, se italiano o straniero non appartenente  ad  uno
          Stato  membro  della  Comunita' europea, all'Albo nazionale
          dei costruttori per  categorie  e  classifiche  di  importi
          corrispondenti  ai  lavori da realizzare in subappalto o in
          cottimo,  ovvero  sia  in   possesso   dei   corrispondenti
          requisiti  previsti  dalla  vigente normativa in materia di
          qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui,  secondo
          la  legislazione  vigente,  e'  sufficiente  per eseguire i
          lavori pubblici  l'iscrizione  alla  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
              5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
          subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti previsti
          dall'articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni;
             3-bis.  Nel  bando  di  gara  l'amministrazione  o  ente
          appaltante deve indicare che  provvedera'  a  corrispondere
          direttamente  al  subappaltatore  o al cottimista l'importo
          dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che  e'
          fatto  obbligo  ai  soggetti  aggiudicatari di trasmettere,
          entro  venti  giorni  dalla  data  di   ciascun   pagamento
          effettuato   nei   loro   confronti,  copia  delle  fatture
          quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
          via  corrisposti  al  subappaltatore  o   cottimista,   con
          l'indicazione  delle  ritenute  di garanzia effettuate. Nel
          caso  di  pagamento  diretto   i   soggetti   aggiudicatari
          comunicano  all'amministrazione  o ente appaltante la parte
          dei lavori eseguiti dal subappaltatore  o  dal  cottimista,
          con  la  specificazione del relativo importo e con proposta
          motivazione di pagamento.
             3-ter. In caso di accertata impossibilita'  ad  affidare
          il  subappalto  o  il  cottimo ad uno dei soggetti indicati
          dall'appaltatore     all'atto     dell'offerta,      previa
          autorizzazione  dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori
          pubblici,  il  subappalto  o  il  cottimo  possono   essere
          affidati  ad  altri  soggetti che presentino i requisiti di
          cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo.
             4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori
          e le  opere  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi
          unitari  risultanti  dall'aggiudicazione,  con  ribasso non
          superiore al venti er cento.
             5. Il contratto  tra  l'impresa  appaltatrice  e  quella
          subappaltatrice  deve  essere  trasmesso in copia autentica
          all'amministrazione o ente committente e al  direttore  dei
          lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
             6.  Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
          essere indicati anche i  nominativi  di  tutte  le  imprese
          subappaltatrici,  nonche'  i dati di cui al comma 3, numero
          3).
             7.  L'appaltatore  di  opere  pubbliche  e'  tenuto   ad
          osservare   integralmente   il   trattamento   economico  e
          normativo stabilito dai contratti  collettivi  nazionale  e
          territoriale  in  vigore per il settore e per la zona nella
          quale si svolgono i lavori; e', altresi',  responsabile  in
          solido  dell'osservanza  delle norme anzidette da parte dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni  rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore
          e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici  trasmettono
          all'amministrazione  o  ente  committente prima dell'inizio
          dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
          previdenziali, inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  ed
          antinfortunistici,  nonche' copia del piano di cui al comma
          8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
          trasmettono  periodicamente  all'amministrazione   o   ente
          committente     copia    dei    versamenti    contributivi,
          previdenziali, assicurativi nonche' di quelli  dovuti  agli
          organismi    paritetici   previsti   dalla   contrattazione
          collettiva.
             8. Le stazioni committenti stabiliscono a  carico  delle
          imprese   esecutrici   l'obbligo   di   predisporre,  prima
          dell'inizio dei  lavori,  il  piano  delle  misure  per  la
          sicurezza  fisica  dei  lavoratori.  Tale  piano e' messo a
          disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte   alle
          verifiche    ispettive    di    controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutte
          le  imprese  operanti  nel cantiere, al fine di rendere gli
          specifici  piani  redatti  dalle  imprese   subappaltatrici
          compatibili  tra  loro  e  coerenti con il piano presentato
          dall'appaltatore. Nell'ipotesi di  associazione  temporanea
          di   impresa   o   di   consorzio,  detto  obbligo  incombe
          all'impresa mandataria o  designata  quale  capogruppo.  Il
          direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori.
             9.  L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo
          deve  allegare  alla  copia  autentica  del  contratto,  da
          trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma
          5,  le  certificazioni  di  cui  al  comma  3,  n.  3  e la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme  di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
          2359  del  codice  civile  con  l'impresa  affidataria  del
          subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
          effettuata  da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso
          di associazione temporanea, societa' o consorzio.
             10. L'esecuzione delle opere o dei  lavori  affidati  in
          subappalto   non   puo'   formare   oggetto   di  ulteriore
          subappalto.
             11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9
          e 10 si applicano anche  alle  associazioni  temporanee  di
          impresa  e  alle  societa'  anche  consortili,  di cui agli
          articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n.  584,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese
          riunite  o  consorziate non intendono eseguire direttamente
          le opere scorporabili,  nonche'  alle  concessioni  per  la
          realizzazione  di  opere pubbliche ed agli appalti pubblici
          stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si
          applicano  altresi'  alle  associazioni  in  partecipazione
          quando  l'associante  non  intende eseguire direttamente le
          opere o i lavori assunti in appalto.
             12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9
          e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti  di
          fornitura  con  posa in opera del materiale fornito, quando
          il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto  a  quello
          dell'impiego della mano d'opera.
             13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9
          e  10  si  applicano  anche  ai  casi  in cui, in base alla
          normativa  vigente,  la  presentazione  di  una  offerta  o
          comunque  l'affidamento,  singolarmente  ovvero con imprese
          iscritte all'albo nazionale dei costruttori, e'  consentita
          ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune
          di  quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le
          iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
             14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo,  escluse
          quelle  di  cui  ai  commi  5,  6  e 7, non si applicano ai
          subappalti  o  ai  cottimi  relativi  ai  lavori   pubblici
          aggiudicati  o  affidati  prima  della  data  di entrata in
          vigore della presente legge. Fino  al  duecentoquarantesimo
          giorno  successivo  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge, la disposizione di cui  al  numero  2)  del
          comma  3,  relativa  all'iscrizione  all'albo nazionale dei
          costruttori, non si applica e l'affidamento  in  subappalto
          ed  in  cottimo  puo'  essere autorizzato dall'ente o dalla
          stazione  appaltante,  fermo  restando  l'accertamento  dei
          requisiti  di  cui  all'articolo  21,  secondo comma, della
          legge 13 settembre 1982, n. 646".