Art. 2.
                   Amministrazioni aggiudicatrici

  1.  Sono  amministrazioni  aggiudicatrici: le amministrazioni dello
Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti
pubblici  territoriali,  gli  altri  enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico comunque denominati.
  2.  Nell'allegato  7  sono  elencati,  in  modo  non esaustivo, gli
organismi di diritto pubblico di cui al comma 1.