Art. 20.
                        Prescrizioni tecniche

  1.  Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei
capitolati  d'oneri  o  nei documenti contrattuali relativi a ciascun
appalto.
  2.  Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto
compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui
al  comma  1  sono  definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con
riferimento  a  norme  nazionali  che  recepiscono norme europee o ad
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.