Art. 20. Prescrizioni tecniche 1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.