Art. 21.
             Deroghe in materia di prescrizioni tecniche

  1. L'amministrazione aggiudicatrice puo' derogare alle disposizioni
di cui all'art. 20, comma 2, qualora:
    a)  le  norme,  le  omologazioni tecniche europee o le specifiche
tecniche  comuni  non  includano  nessuna  disposizione in materia di
accertamento della conformita', ovvero non esistano mezzi tecnici che
permettano  di  stabilire  in modo soddisfacente la conformita' di un
prodotto  a  tali  norme,  omologazioni tecniche europee o specifiche
tecniche comuni;
    b)   l'applicazione  delle  norme,  delle  omologazioni  tecniche
europee  o  delle  specifiche  tecniche  comuni comporti l'impiego di
prodotti  o materiali incompatibili con le apparecchiature gia' usate
dall'amministrazione  aggiudicatrice,  ovvero  costi sproporzionati o
difficolta'   tecniche   sproporzionate,   purche'   venga   definita
contestualmente   e  per  iscritto  una  strategia  che  consenta  il
passaggio,  entro  un  determinato  periodo  di  tempo, alle indicate
norme, omologazioni e specifiche;
    c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per
esso  inadeguato  il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche
europee o a specifiche tecniche comuni gia' esistenti;
    d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione
della   direttiva  86/361/CEE  del  Consiglio  del  24  luglio  1986,
concernente   la   prima  fase  del  reciproco  riconoscimento  della
omologazione  delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o
della  decisione  87/95/CEE  del  Consiglio  del  22  dicembre  1986,
relativa   alla   normalizzazione   del   settore   delle  tecnologie
dell'informazione  e  delle  telecomunicazioni,  ovvero di altri atti
comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
  2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  che si avvalgono di quanto
previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta cio' sia possibile,
i  motivi  nel  bando  di  gara  oppure  nei  capitolati d'oneri e ne
indicano, in ogni caso, i motivi nella propria documentazione interna
e  li  comunicano,  previa  loro  richiesta, agli Stati membri e alla
Commissione CE.
  3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o
di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
    a)   sono  definite  con  riferimento  alle  specifiche  tecniche
nazionali,  di  cui  sia  riconosciuta  la  conformita'  ai requisiti
essenziali    fissati    dalle    direttive    comunitarie   relative
all'armonizzazione  tecnica,  secondo  le  procedure  previste  nelle
medesime  e,  in  particolare,  secondo  le procedure stabilite nella
direttiva  89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente
i prodotti da costruzione;
    b)  possono  essere  definite  con  riferimento  alle  specifiche
tecniche  nazionali  in  materia  di  progettazione,  di calcolo e di
realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;
    c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in
tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
    1)   norme   nazionali   che   recepiscono  norme  internazionali
riconosciute dall'Italia;
    2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
    3) qualsiasi altra norma.
  4.   E'  vietata,  salvo  che  sia  giustificata  dall'oggetto  del
contratto,  l'introduzione,  nelle relative clausole, di prescrizioni
tecniche  che  menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza,  ovvero  ottenuti mediante un particolare procedimento e
che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati
prestatori  di  servizi; e', in particolare, vietata l'indicazione di
marchi,  brevetti  o  tipi, nonche' l'indicazione di una origine o di
una  produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata
dall'espressione "o equivalente", e' autorizzata quando l'oggetto del
contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche
sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
 
          Note all'art. 21:
             - La direttiva 86/361/CEE e' pubblicata in GUCE  L.  217
          del 5 agosto 1986.
             -  La  direttiva  89/106/CEE e' pubblicata in GUCE L. 40
          dell'11 febbraio 1989.
             - La decisione 87/95/CEE e' pubblicata in GUCE L. 36 del
          7 febbraio 1987.