Art. 21. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche 1. L'amministrazione aggiudicatrice puo' derogare alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora: a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformita', ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature gia' usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficolta' tecniche sproporzionate, purche' venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e specifiche; c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni gia' esistenti; d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta cio' sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli Stati membri e alla Commissione CE. 3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche: a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione; b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali; c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a: 1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia; 2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali; 3) qualsiasi altra norma. 4. E' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; e', in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonche' l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione "o equivalente", e' autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
Note all'art. 21: - La direttiva 86/361/CEE e' pubblicata in GUCE L. 217 del 5 agosto 1986. - La direttiva 89/106/CEE e' pubblicata in GUCE L. 40 dell'11 febbraio 1989. - La decisione 87/95/CEE e' pubblicata in GUCE L. 36 del 7 febbraio 1987.