Art. 22.
      Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette

  1.   Nella  licitazione  privata,  nell'appalto  concorso  e  nella
trattativa  privata  l'amministrazione  aggiudicatrice sceglie, tra i
candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a
17,  quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per
la  trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute
in  merito  alla  situazione del prestatore di servizi, nonche' sulle
informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni
minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
  2.    Nella    licitazione    privata   e   nell'appalto   concorso
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo' prevedere, facendone menzione
nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi
che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura
del  servizio  da  prestare,  fermo restando che il numero minimo non
deve  essere  inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a
venti  prestatori  di  servizi;  in ogni caso, il numero di candidati
invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una
concorrenza effettiva.
  3.  Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1,
il  numero  dei candidati non puo' essere inferiore a tre, purche' vi
sia un numero sufficiente di candidati idonei.
  4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza
discriminazioni,  ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i
requisiti  necessari,  alle  stesse condizioni applicate ai cittadini
italiani.