Art. 23 
                      Criteri di aggiudicazione 
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  legislative,  regolamentari   o
amministrative riguardanti la remunerazione di  particolari  servizi,
gli appalti pubblici di servizi  di  cui  al  presente  decreto  sono
aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: 
a) unicamente al prezzo piu' basso; 
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  valutabile
   in base ad elementi diversi, variabili  secondo  il  contratto  in
   questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la  qualita',  le
   caratteristiche estetiche e  funzionali,  il  servizio  successivo
   alla vendita, l'assistenza  tecnica,  il  termine  di  consegna  o
   esecuzione, il prezzo. 
  2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b),  le
amministrazioni  aggiudicatrici  devono  menzionare,  nel  capitolato
d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione  di  cui  si
prevede   l'applicazione,   possibilmente   nell'ordine   decrescente
d'importanza. 
  3. L'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere, nel  bando  di
gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalita' atte
ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e
continuativo   collegamento    con    la    stessa    amministrazione
aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio. 
  4.  L'affidamento  della  progettazione  non  e'  compatibile   con
l'aggiudicazione, a favore dello stesso  affidatario,  degli  appalti
pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati;  della  suddetta
incompatibilita' deve essere data notizia nel bando di gara. 
  5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica,  entro  dieci  giorni
dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al
concorrente che segue nella graduatoria. 
  6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro competente  per  il  settore  interessato  sono
stabiliti parametri di valutazione e di ponderazione  degli  elementi
di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire, in  relazione  alla
natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualita'.