Art. 24.
                              Varianti

  1.  Quando  l'aggiudicazione  avviene in base all'art. 23, comma 1,
lettera   b),   l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  prendere  in
considerazione  le  varianti  presentate dagli offerenti qualora esse
siano   conformi   ai   requisiti   minimi  prescritti  dalla  stessa
amministrazione.
  2.  L'amministrazione  aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se
le  varianti  sono  ammesse  e,  in tal caso, precisa, nel capitolato
d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalita'
per la loro presentazione.
  3.   L'amministrazione   aggiudicatrice   non  puo'  respingere  la
presentazione  di  una  variante  soltanto  perche'  essa  sia  stata
stabilita  con  specifiche  tecniche definite con riferimento a norme
nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee
oppure  a  specifiche  tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2, o
con  riferimento  a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 21,
comma 3, lettere a) e b).
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a
norma  dei  commi  1,  2  e  3,  non  possono respingere una variante
soltanto   perche'   configurerebbe,  se  accolta,  un  contratto  di
forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.