Art. 24. Varianti 1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice puo' prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione. 2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalita' per la loro presentazione. 3. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' respingere la presentazione di una variante soltanto perche' essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b). 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi 1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perche' configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.