Art. 25.
                     Offerte anormalmente basse

  1.  Qualora  talune offerte presentino carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di
escluderle,  chiede  per  iscritto  le  precisazioni  in  merito agli
elementi  costitutivi  dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica
tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
  2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  tiene conto, in particolare,
delle   giustificazioni   riguardanti   l'economia   del   metodo  di
prestazione  del  servizio  o  le  soluzioni  tecniche  adottate o le
condizioni  eccezionalmente  favorevoli di cui dispone il concorrente
per  prestare il servizio, oppure l'originalita' del servizio stesso,
con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i
cui   valori  minimi  sono  stabiliti  da  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti
ufficiali.
  3.  Sono  assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le
offerte  che  presentano  una percentuale di ribasso che superi di un
quinto  la  media  aritmetica  dei  ribassi  delle  offerte  ammesse,
calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.
  4.  Nella  verifica  delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice
tiene   conto   anche   degli   oneri   eventualmente  connessi,  per
l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3.