Art. 26. 
                      Concorsi di progettazione 
 
  1.  Le  disposizioni  che  seguono  disciplinano  i   concorsi   di
progettazione, anche se rientranti nei settori di cui alla  direttiva
93/38/CEE e relative norme nazionali di recepimento. 
  2. I concorsi di progettazione  sono  procedure  intese  a  fornire
all'amministrazione o  al  soggetto  aggiudicatore,  soprattutto  nel
settore   della   pianificazione   territoriale,    dell'urbanistica,
dell'architettura  e  dell'ingegneria  civile,  nonche'   in   quello
dell'elaborazione dati, un piano o un progetto,  selezionati  da  una
commissione  giudicatrice  in  base  ad  una  gara,   con   o   senza
assegnazione di premi. 
  3.  Le  presenti  disposizioni  si   applicano   ai   concorsi   di
progettazione  organizzati  nel  contesto   di   una   procedura   di
aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato  al  netto
dell'I.V.A. sia pari o superiore: 
   a) a 200.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui  all'art.  1
del presente decreto; 
   b) a 400.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art.  9,
comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  di  attuazione  della
direttiva 93/38/CEE; 
   c) a 600.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art.  9,
comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  di  attuazione  della
direttiva 93/38/CEE. 
  4. Le presenti  disposizioni  si  applicano,  inoltre,  a  tutti  i
concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo  dei  premi
di  partecipazione  ai  concorsi  e  dei  versamenti  a  favore   dei
partecipanti non sia inferiore a 200.000 E.C.U. Nel caso di  concorsi
indetti dai soggetti  aggiudicatori  di  cui  all'art.  9,  comma  1,
lettera a) o lettera b), del decreto legislativo di attuazione  della
direttiva 93/38/CEE,  tale  valore  e'  portato,  rispettivamente,  a
400.000 E.C.U. e a 600.000 E.C.U. 
  5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un  concorso
di progettazione pubblica un bando di concorso. 
  6.  Le  regole  per  organizzare  i  concorsi  sono  stabilite   in
conformita'  del  presente  decreto  e  messe  a  disposizione  degli
interessati alla partecipazione. 
  7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione  dei
partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata al
territorio nazionale o a parte di esso. 
  8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato  di
candidati, le amministrazioni e soggetti  aggiudicatori  stabiliscono
criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero
dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza. 
  9. La commissione giudicatrice e' composta  unicamente  da  persone
fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. 
  10. Ogni qualvolta ai concorrenti  sia  richiesta  una  particolare
qualificazione  professionale,  almeno  un  terzo  dei  membri  della
commissione giudicatrice deve possedere la  stessa  qualificazione  o
una equipollente. 
  11. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue  decisioni  e
nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo
anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando  di  concorso
di cui all'allegato 6A. 
  12.  L'amministrazione  che  abbia   espletato   un   concorso   di
progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni  delle  Comunita'
europee un avviso in merito ai risultati  della  procedura,  conforme
all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo,
l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla  chiusura
del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo  periodo,
detto termine e' pari a giorni sessanta. 
  13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva  93/38/CEE  si
applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione. 
  14. Le amministrazioni e i soggetti  aggiudicatori  per  quanto  di
rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono,
fissano le regole  necessarie  per  l'espletamento  dei  concorsi  di
progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione
e alla specificita' della  progettazione,  del  regolamento  previsto
dall'art. 3 della legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
 
          Note all'art. 26:
             - Per la direttiva 93/38/CEE vedi nota all'art. 5.
             - La legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  reca  la  legge
          quadro  in  materia  di  lavori  pubblici.  L'art.  3 cosi'
          recita:
             "Art. 3 (Delegificazione). - E' demandata alla  potesta'
          regolamentare  del  Governo, ai sensi dell'art.17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita' di cui
          al presente  articolo  e  secondo  le  norme  di  cui  alla
          presente   legge,   la  materia  dei  lavori  pubblici  con
          riferimento:
               a)  alla  programmazione,  alla  progettazione,   alla
          direzione  dei  lavori,  al  collaudo  e  alle attivita' di
          supporto tecnico-amministrativo con  le  annesse  normative
          tecniche;
               b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle
          concessioni  di lavori pubblici, nonche' degli incarichi di
          progettazione;
               c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli
          atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva
          o  trasmissione  telematica,  nonche'  alle  procedure   di
          accesso a tali atti;
               d)   ai   rapporti   funzionali  tra  i  soggetti  che
          concorrono alla realizzazione dei lavori  e  alle  relative
          competenze.
             2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al
          comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, adotta apposito regolamento,
          di seguito cosi' denominato,  che,  insieme  alla  presente
          legge,  costituisce  l'ordinamento  generale  in materia di
          lavori pubblici, recando altresi' norme  di  esecuzione  ai
          sensi  del  comma  6.  Il  predetto  atto assume come norme
          regolatrici,   nell'ambito   degli    istituti    giuridici
          introdotti  dalla  normativa comunitaria vigente e comunque
          senza  pregiudizio   dei   principi   della   liberta'   di
          stabilimento  e  della  libera  prestazione dei servizi, la
          presente  legge,  nonche', per quanto non da essa disposto,
          la legislazione antimafia e le  disposizioni  nazionali  di
          recepimento   della  normativa  comunitaria  vigente  nella
          materia di cui al comma 1. Il regolamento  e'  adottato  su
          proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          i  Ministri  dell'ambiente  e  per  i  beni   culturali   e
          ambientali,  sentiti  i Ministri interessati, previo parere
          del parere del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  e
          dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici di cui
          all'art.   4,   nonche'   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  che si esprimono entro sessanta giorni dalla
          trasmissione dello schema.  Con  la  procedura  di  cui  al
          presente   comma   si  provvede  altresi'  alle  successive
          modificazioni ed integrazioni del regolamento.
             3. Il Governo, nell'ambito  delle  materie  disciplinate
          dal   regolamento,   attua,   con   modifiche  al  medesimo
          regolamento, le direttive comunitarie nella materia di  cui
          al  comma  1 che non richiedono la modifica di disposizioni
          della presente legge.
             4. Sono abrogati, con effetto dalla data di  entrata  in
          vigore  del  regolamento,  gli  atti normativi indicati che
          disciplinano la materia di cui al  comma  1,  ad  eccezione
          delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento e'
          pubblicato   in   apposito   supplemento   della   Gazzetta
          Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione  della  presente
          legge  e  delle altre disposizioni legislative non abrogate
          in materia di lavori pubblici.
             5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito
          il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che  entra  in
          vigore  contestualmente  al  regolamento.  Con  decreto del
          Ministro dei lavori pubblici, emanato di  concerto  con  il
          Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali, sentito il
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono
          adottati uno o piu' capitolati speciali  per  i  lavori  di
          restauro  e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su
          muro,  nonche'   di   superfici   decorate   di   monumenti
          architettonici e di materiali di scavo.
             6.  Il  regolamento,  con  riferimento alle norme di cui
          alla presente legge, definisce in particolare:
               a) le modalita' di esercizio della  vigilanza  di  cui
          all'art. 4;
               b)  le sanzioni previste a carico del responsabile del
          procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
          dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento  e
          il direttore dei lavori;
               c) le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze
          di servizi di cui all'art. 7;
               d)  i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'iscrizione,
          all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
          cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
          dei consorzi stabili  alle  gare  per  l'aggiudicazione  di
          appalti e di concessioni di lavori pubblici;
               e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo
          verticale  e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
              f) i  tempi  e  le  modalita'  di  predisposizione,  di
          inoltro  e  di  aggiornamento dei programmi di cui all'art.
          14;
               g) le ulteriori norme  tecniche  di  compilazione  dei
          progetti,  gli  elementi  progettuali relativi a specifiche
          categorie di  lavori,  le  possibili  deroghe  alla  soglia
          percentuale di cui all'art. l6, comma 8;
               h)   gli   ulteriori   requisiti   delle  societa'  di
          ingegneria di cui all'art. 17, comma 9;
               i) la misura percentuale del costo di progettazione da
          destinare alla costituzione del fondo di cui  all'art.  18,
          nonche'  i  criteri  generali di ripartizione delle risorse
          dello stesso fondo;
               l)  specifiche  modalita'  di   progettazione   e   di
          affidamento  dei  lavori  di scavo, restauro e manutenzione
          dei beni tutelati ai sensi della legge 1  giugno  1939,  n.
          1089,  e  successive  modificazioni,  anche  in deroga agli
          articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
               m) le modalita' di espletamento  dell'attivita'  delle
          commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
               n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di
          cui  all'art.  23  in  caso  di  licitazioni  private,  con
          particolare riguardo a lavori  di  importo  inferiore  alla
          soglia  di applicazione della normativa comunitaria, tenuto
          conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 gennaio 1991 n. 55;
               o) le procedure di esame delle proposte di variante di
          cui all'art. 25;
               p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26,  comma
          6,   secondo  l'importo  dei  lavori  e  le  cause  che  le
          determinano, nonche' le modalita' applicative;
               q) le modalita'  e  le  procedure  accelerate  per  la
          deliberazione  prima  del  collaudo,  da parte del soggetto
          appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle  riserve
          dell'appaltatore;
               r)  i  lavori  in  relazione  ai  quali il collaudo si
          effettua sulla base di apposite certificazioni di  qualita'
          dell'opera  e  dei  materiali  e  le  relative modalita' di
          rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
          cui all'art. 28 e il termine entro  il  quale  il  collaudo
          stesso  deve  essere  effettuato  e  gli ulteriori casi nei
          quali e'  obbligatorio  effettuare  il  collaudo  in  corso
          d'opera;    le    condizioni    di   incompatibilita'   dei
          collaudatori, i criteri di  rotazione  negli  incarichi,  i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
               s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai
          sensi dell'art. 29;
               t)  le  modalita'   di   attuazione   degli   obblighi
          assicurativi  di  cui all'art. 30, le condizioni generali e
          particolari delle polizze e i massimali garantiti,  nonche'
          le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di
          cui  al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
          garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
          13;
               u) la disciplina riguardante i lavori segreti  di  cui
          all'art.  33;
               v)  la  quota  subappaltabile  dei lavori appartenenti
          alla  categoria  o  alle  categorie  prevalenti  ai   sensi
          dell'art.  18,  comma  3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
          come sostituito  dall'art.  34,  comma  1,  della  presente
          legge;
               z)  le  norme  riguardanti la consegna dei lavori e le
          sospensioni disposte dal titolare dei  lavori  al  fine  di
          assicurare  l'effettiva  e  continuativa  prosecuzione  dei
          lavori  stessi,  le  modalita'   di   corresponsione   agli
          appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
          stato di avanzamento dei lavori;
               aa)   la   disciplina  per  la  tenuta  dei  documenti
          contabili.
             7. Ai fini della  predisposizione  del  regolamento,  e'
          istituita,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici, apposita
          commissione di studio  composta  da  docenti  universitari,
          funzionari    pubblici    ed    esperti    di   particolare
          qualificazione professionale. Per  il  funzionamento  della
          commissione  e  per  la  corresponsione  dei  compensi,  da
          determinarsi con decreto del Ministro dei lavori  pubblici,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, in riferimento
          all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di  lire  500
          milioni  da  imputarsi  sul  capitolo  1030  dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici".