Art. 26. Concorsi di progettazione 1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui alla direttiva 93/38/CEE e relative norme nazionali di recepimento. 2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonche' in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 3. Le presenti disposizioni si applicano ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'I.V.A. sia pari o superiore: a) a 200.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 1 del presente decreto; b) a 400.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE; c) a 600.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE. 4. Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, a tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200.000 E.C.U. Nel caso di concorsi indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) o lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE, tale valore e' portato, rispettivamente, a 400.000 E.C.U. e a 600.000 E.C.U. 5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso. 6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita' del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione. 7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso. 8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza. 9. La commissione giudicatrice e' composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. 10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente. 11. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A. 12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunita' europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine e' pari a giorni sessanta. 13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione. 14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificita' della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
Note all'art. 26: - Per la direttiva 93/38/CEE vedi nota all'art. 5. - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca la legge quadro in materia di lavori pubblici. L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3 (Delegificazione). - E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli incarichi di progettazione; c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure di accesso a tali atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4, nonche' delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. 3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento e' pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche' di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo. 6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare: a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4; b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; c) le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7; d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7; f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14; g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'art. l6, comma 8; h) gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 9; i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'art. 18, nonche' i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo; l) specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21; n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55; o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25; p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative; q) le modalita' e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29; t) le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13; u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33; v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge; z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita, dal Ministero dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".