Art. 27. Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE 1. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta, nonche' il nome dell'aggiudicatario. 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedano per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. 3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse. 4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; b) l'oggetto e il valore dell'appalto; c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione; e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi; f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata. 5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE. 6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a). 7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), e' comunicato alla Commissione CE.