Art. 28. Prospetti statistici 1. Le amministrazioni aggiudicatrici redigono e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 luglio di ogni anno, un prospetto statistico recante il numero ed il valore degli appalti di servizi da esse aggiudicati e disciplinati dal presente decreto, distinguendo, possibilmente, secondo le procedure, le categorie di servizi e la nazionalita' del soggetto aggiudicatario; nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l'art. 7, commi 1 e 2, dovra' essere, inoltre, precisato il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro o Paese terzo. 2. A partire dal 31 ottobre 1995 e con cadenza biennale il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione alla Commissione CE dei prospetti statistici di cui al comma 1.