Art. 28.
                        Prospetti statistici

  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici redigono e trasmettono alla
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 luglio di ogni
anno,  un  prospetto  statistico recante il numero ed il valore degli
appalti  di  servizi  da esse aggiudicati e disciplinati dal presente
decreto,   distinguendo,  possibilmente,  secondo  le  procedure,  le
categorie  di  servizi e la nazionalita' del soggetto aggiudicatario;
nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l'art. 7, commi
1  e 2, dovra' essere, inoltre, precisato il numero e il valore degli
appalti attribuiti a ciascuno Stato membro o Paese terzo.
  2.  A  partire  dal  31  ottobre  1995  e  con  cadenza biennale il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la
trasmissione  alla  Commissione CE dei prospetti statistici di cui al
comma 1.