Art. 30.
                        Procedure di ricorso

  1. Le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario
contenute  negli  articoli  12  e 13 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, sono estese agli appalti disciplinati dal presente decreto.
 
          Nota all'art. 30:
             - La legge 19 febbraio 1992, n. 142,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria  per
          il 1991. Gli articoli 12 e 13 cosi' recitano:
             "Art.  12 (Procedura per la riparazione delle violazioni
          comunitarie in materia di appalti e forniture).  -  1.  Nei
          casi  in  cui  la  Commissione  delle  Comunita' europee si
          avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva
          del  Consiglio  89/665/CEE  per  la   correzione   di   una
          violazione    chiara   e   manifesta   delle   disposizioni
          comunitarie in materia di appalti o di  forniture  commessa
          in  una  procedura  di  aggiudicazione  disciplinata  dalle
          direttive  del  Consiglio  71/305/CEE   e   77/62/CEE,   si
          applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
             2.   La  contestazione  della  Commissione,  non  appena
          notificata  allo  Stato,  e'  sottoposta  all'esame  di  un
          Comitato   tecnico-consultivo  da  istituirsi,  nell'ambito
          della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16  aprile
          1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie  e  dei  Ministeri  del  tesoro,   dei   lavori
          pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          nonche'  del Ministero interessato in relazione all'oggetto
          dell'affare.
             3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni  dalla
          ricevuta  notificazione, trasmette al Comitato gli elementi
          utili  per  la  valutazione  e  partecipa  con  un  proprio
          rappresentante alle sedute del Comitato.
             4.  Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  che
          provvede  alla  formulazione  della risposta da trasmettere
          alla Commissione, d'intesa con il  Ministro  competente  se
          l'autorita'  aggiudicatrice e' una amministrazione centrale
          dello Stato.
             5. Se la risposta  prevede  la  necessita'  di  adottare
          misure  correttive  e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente
          pubblico  diverso  dallo  Stato,   il   Ministro   per   il
          coordinamento  delle  politiche  comunitarie  la  trasmette
          preventivamente al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          con  valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9
          marzo 1989, n. 86".
             "Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario in  materia
          di  appalti  e forniture). - 1. I soggetti che hanno subito
          una lesione a causa di  atti  compiuti  in  violazione  del
          diritto  comunitario  in  materia  di  appalti  pubblici di
          lavori o di forniture o delle  relative  norme  interne  di
          recepimento     possono     chiedere    all'Amministrazione
          aggiudicatrice il risarcimento del danno.
             2.  La domanda di risarcimento e' proponibile dinanzi al
          giudice  ordinario  da  chi  ha   ottenuto   l'annullamento
          dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.
             3.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente
          articolo sono imputati ad apposito  capitolo  da  istituire
          "per  memoria"  nello stato di previsione del Ministero del
          tesoro, alla cui dotazione si provvede,  in  considerazione
          della  natura  della spesa, mediante prelevamento dal fondo
          di riserva per le spese obbligatorie  e  d'ordine  iscritto
          nel medesimo stato di previsione.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".