Art. 31. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 1. Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operativita', nonche' in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicita', di termini procedurali, di riunione di imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione nei registri professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, di criteri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni statistiche. 2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.