Art. 31.
                Adeguamento delle leggi delle regioni
            e delle province autonome di Trento e Bolzano

  1.  Le  leggi  delle  regioni, nelle materie di propria competenza,
devono  rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per
quanto  attiene  agli  ambiti soggettivi e oggettivi di operativita',
nonche'  in  materia  di  procedure  di  aggiudicazione,  di forme di
pubblicita',  di  termini  procedurali,  di  riunione  di imprese, di
requisiti  soggettivi  di  partecipazione, di iscrizione nei registri
professionali  e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di
subappalto,  di  prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta
dei  soggetti  da  invitare  alle  procedure  ristrette,  di  criteri
d'aggiudicazione,  di varianti, di verifica delle offerte anomale, di
concorso   di   progettazione,   di   adempimenti  procedurali  e  di
comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni statistiche.
  2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto
speciale  e  le  competenze  delle  province  autonome di Trento e di
Bolzano.