Art. 4.
              Calcolo dell'importo stimato dell'appalto

  1.  Per  effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le
amministrazioni   aggiudicatrici   si   basano   sulla  remunerazione
complessiva   dei   prestatori   di   servizi,  tenendo  conto  delle
disposizioni che seguono.
  2.  La  scelta  del  metodo di valutazione non deve essere compiuta
allo  scopo  di  eludere  l'applicazione del presente decreto; nessun
insieme di servizi da appaltare puo' essere, inoltre, frazionato allo
scopo di sottrarlo alla sua applicazione.
  3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre
tener conto:
    a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
    b)  nel  caso  di  servizi bancari e altri servizi finanziari, di
onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;
    c)  nel  caso  di  contratti comprendenti la progettazione, degli
onorari o delle commissioni da pagare.
  4.  Quando  un  appalto  di servizi rientrante tra quelli di cui al
comma  3  sia  ripartito  in  piu'  lotti,  il  suo  valore,  ai fini
dell'applicazione  del  presente  decreto,  e'  dato  dalla somma del
valore  dei  singoli  lotti;  il  presente  decreto  non  si applica,
peraltro,  per  i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia
inferiore  a  80.000  ECU,  purche' il valore stimato complessivo dei
lotti   cosi'  esentati  non  superi  il  20  per  cento  del  valore
complessivo stimato di tutti i lotti.
  5.  Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo,
la base di calcolo dell'importo e' data:
    a)  per  gli  appalti  di  durata  determinata pari o inferiore a
quarantotto  mesi,  dal  valore complessivo dell'appalto per l'intera
durata;
    b)  per  gli  appalti  di  durata  indeterminata  o  superiore  a
quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto.
  6.  Per  gli appalti che presentano carattere di regolarita' o sono
destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore
dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente:
    a)  in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi
alla  stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi
o  dell'esercizio  finanziario precedente, rettificato, se possibile,
per  tener  conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore
che  potrebbero  sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale;
    b)  in  base  al  valore  complessivo stimato dei contratti per i
dodici  mesi  successivi  alla  prima  prestazione del servizio o per
tutta  la  durata  dell'appalto  quando questa sia superiore a dodici
mesi.
  7.  Nei  casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni,
la  base  per  il  calcolo  del  valore del contratto e' data dal suo
massimo  valore  complessivo  autorizzato,  comprendente gli elementi
opzionali.
  8.  Per  la  determinazione  del  controvalore  in moneta nazionale
dell'ECU  valgono le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, reca il testo unico
          delle  disposizioni  in  materia  di  appalti  pubblici  di
          forniture,   in   attuazione   delle  direttive  72/62/CEE,
          80/767/CEE e 88/295/CEE. I commi 6 e 7  dell'art.  1  cosi'
          recitano:
             "6.  Il  controvalore in moneta nazionale dell'unita' di
          conto europea, da assumere a  base  per  la  determinazione
          degli  importi  indicati  ai  commi 1 e 2, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee nei primi giorni
          di novembre, ha effetto per due  anni  a  decorrere  dal  1
          gennaio  successivo.  Esso  e'  altresi'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  a  cura  del
          Ministero del tesoro.
             7.  Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma
          2, disposte dalla Commissione delle Comunita'  europee,  si
          provvede   con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
          italiana".