Art. 5. Appalti esclusi 1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui alla direttiva 93/38/CEE e relative norme d'attuazione. 2. Il presente decreto non si applica, inoltre: a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalita' finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto; b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione; c) ai contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; d) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione; e) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali; f) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale; g) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perche' li utilizzi nell'esercizio della propria attivita', purche' la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; h) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purche' queste siano compatibili con il trattato; i) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformita' all'art. 223 del trattato; l) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; m) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base: 1) a un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei alle Comunita' europee, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; 2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunita' europee; 3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/05/1995, n. 112 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 5: - Per il D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406, vedi nota all'art. 3. - Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota precedente. - La direttiva 93/38/CEE e' pubblicata in GUCE L. 199 del 9 agosto 1993. - L'art. 223 del trattato CEE cosi' recita: "Art. 223. - 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari; 2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b). 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni a tale elenco".