Art. 5. 
                           Appalti esclusi 
 
  1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui
al decreto legislativo 19 dicembre 1991,  n.  406,  agli  appalti  di
forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio  1992,  n.  358,  e
agli appalti di lavori,  di  forniture  o  di  servizi  di  cui  alla
direttiva 93/38/CEE e relative norme d'attuazione. 
  2. Il presente decreto non si applica, inoltre: 
    a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione,
indipendentemente dalle modalita' finanziarie,  di  terreni,  edifici
esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti  inerenti
a  tali  beni;   i   contratti   di   servizi   finanziari   conclusi
precedentemente, contestualmente o successivamente  al  contratto  di
acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla
forma, nel campo d'applicazione del presente decreto; 
    b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo
sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi  da
parte  delle  emittenti  e  a  quelli   concernenti   il   tempo   di
trasmissione; 
    c) ai contratti aventi per oggetto servizi di  telefonia,  telex,
radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; 
    d)  ai  contratti  aventi  per  oggetto  servizi  d'arbitrato   e
conciliazione; 
    e) ai contratti per servizi  finanziari  relativi  all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli  o  di  altri
strumenti finanziari e a quelli  per  i  servizi  forniti  da  banche
centrali; 
    f) ai contratti relativi a servizi di  ricerca  e  selezione  del
personale; 
    g) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo  diversi  da
quelli   i   cui   risultati   appartengono    esclusivamente    alla
amministrazione aggiudicatrice  perche'  li  utilizzi  nell'esercizio
della propria attivita', purche'  la  prestazione  del  servizio  sia
interamente retribuita da tale amministrazione; 
    h) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia
esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'art.  2,
in base a un diritto di esclusiva  di  cui  beneficia  in  virtu'  di
disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative,  purche'
queste siano compatibili con il trattato; 
    i)  agli  appalti  di  servizi  nel  settore  della   difesa   da
aggiudicarsi in conformita' all'art. 223 del trattato; 
    l) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti  o  la  cui
prestazione  debba  essere  accompagnata,  in  base  a   disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, da  misure  speciali  di
sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato; 
    m) agli appalti relativi a servizi regolati da  specifiche  norme
procedurali e da aggiudicarsi in base: 
    1) a un accordo internazionale concluso  con  uno  o  piu'  Stati
estranei alle Comunita' europee, concernente servizi  destinati  alla
realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di  un
progetto da parte degli Stati firmatari; 
    2)  a  un  accordo  internazionale  concluso  in  relazione  alla
presenza di truppe di stanza  e  concernente  imprese  di  uno  Stato
membro o estraneo alle Comunita' europee; 
    3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/05/1995,  n.
112 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  il  D.P.R.  19  dicembre 1991, n. 406, vedi nota
          all'art. 3.
             - Per il D.Lgs.  24  luglio  1992,  n.  358,  vedi  nota
          precedente.
             -  La  direttiva  93/38/CEE e' pubblicata in GUCE L. 199
          del 9 agosto 1993.
             - L'art. 223 del trattato CEE cosi' recita:
             "Art. 223. - 1. Le disposizioni  del  presente  trattato
          non ostano alle norme seguenti:
               a)   nessuno   Stato   membro   e'  tenuto  a  fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata   contraria  agli  interessi  essenziali  della
          propria sicurezza;
               b) ogni Stato  membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga  necessarie  alla tutela degli interessi essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione  o  al  commercio di armi, munizioni e materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza  nel  mercato  comune  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari;
             2.  Nel  corso  del primo anno successivo all'entrata in
          vigore   del   presente   trattato,   il   Consiglio    con
          deliberazione  unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui
          si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).
             3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su  proposta
          della  Commissione,  puo'  apportare  modificazioni  a tale
          elenco".