Art. 6.
                     Procedure d'aggiudicazione

  1.  Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale
delle  seguenti  procedure  intende  utilizzare  per l'aggiudicazione
dell'appalto:
    a) il pubblico incanto;
    b) la licitazione privata;
    c)  l'appalto  concorso,  per  settori diversi da quelli indicati
all'art. 26.2;
    d) la trattativa privata.
  2. Si intende per:
    a)  pubblico  incanto,  la  procedura  aperta in cui ogni impresa
interessata puo' presentare un'offerta;
    b)   licitazione  privata,  la  procedura  ristretta  alla  quale
partecipano   soltanto   le   imprese  invitate  dall'amministrazione
aggiudicatrice;
    c)  appalto  concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera
b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata
dalla  amministrazione  aggiudicatrice,  il  progetto del servizio ed
indica  le  condizioni  e  i  prezzi ai quali e' disposto ad eseguire
l'appalto;
    d)   trattativa   privata,   la   procedura   negoziata   in  cui
l'amministrazione  aggiudicatrice  consulta  le  imprese  di  propria
scelta e negozia con una o piu' di esse i termini del contratto.