Art. 6. Procedure d'aggiudicazione 1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto: a) il pubblico incanto; b) la licitazione privata; c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2; d) la trattativa privata. 2. Si intende per: a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata puo' presentare un'offerta; b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice; c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguire l'appalto; d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini del contratto.