Art. 7.
                         Trattativa privata

  1.  Gli  appalti  del presente decreto possono essere aggiudicati a
trattativa  privata,  previa  pubblicazione di un bando, nei seguenti
casi:
    a)  in  caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti
un  pubblico  incanto, una licitazione privata o un appalto concorso,
oppure  in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a
quanto  disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25,
purche'   le  condizioni  dell'appalto  non  vengano  sostanzialmente
modificate;  le  amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo
caso,  un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata
tutte  le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato
offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;
    b)  in  casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi
connessi  non  consentano  la  fissazione  preliminare  e globale del
prezzo;
    c)  in  occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie
se  di  natura  intellettuale  o se rientranti tra quelli di cui alla
categoria   6   dell'allegato   1,  renda  impossibile  stabilire  le
specifiche  degli  appalti  stessi con sufficiente precisione perche'
essi  possano  essere  aggiudicati selezionando l'offerta migliore in
base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
  2.  Gli  appalti  del presente decreto possono essere aggiudicati a
trattativa  privata,  senza  preliminare pubblicazione di un bando di
gara:
    a)  quando  non  vi  e'  stata  alcuna  offerta  o alcuna offerta
appropriata  dopo  che  sono  stati esperiti un pubblico incanto, una
licitazione  privata  o  un  appalto  concorso, purche' le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
    b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni
attinenti  alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi
possa  venire  affidata  unicamente  a  un  particolare prestatore di
servizi;
    c)  quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e
deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore
o  a uno dei vincitori del concorso; in qest'ultimo caso, tuttavia, i
vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
    d)  nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente
urgenza     determinata     da    avvenimenti    imprevedibili    per
l'amministrazione  aggiudicatrice,  non  possano  essere  osservati i
termini,  di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la
licitazione  privata,  l'appalto concorso o la trattativa privata con
pubblicazione  di  un  bando; le circostanze addotte per giustificare
tale  impellente  urgenza  non devono in alcun caso essere imputabili
alle amministrazioni aggiudicatrici;
    e)   per  i  servizi  complementari  non  compresi  nel  progetto
inizialmente  preso in considerazione, ne' nel contratto inizialmente
concluso,  ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati
necessari  per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del
contratto,  purche'  siano  aggiudicati  al  prestatore  che fornisce
questo servizio, a condizione che:
    1)  tali servizi complementari non possano venire separati, sotto
il  profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare
gravi   inconvenienti   all'amministrazione,   ovvero,   pur  essendo
separabili  dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari per il suo perfezionamento;
    2)  il  valore  complessivo stimato degli appalti aggiudicati per
servizi  complementari  non  puo', tuttavia, superare il 50 per cento
dell'importo relativo all'appalto principale;
    f)  per  nuovi  servizi  consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi  gia' affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un
precedente  appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purche'
tali  servizi  siano  conformi a un progetto di base per il quale sia
stato  aggiudicato  un  primo appalto conformemente alle procedure di
cui  al  comma  3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata,
ammesso  solo  nei  tre anni successivi alla conclusione dell'appalto
iniziale,  deve  essere  indicato in occasione del primo appalto e il
costo   complessivo  stimato  dei  servizi  successivi  e'  preso  in
considerazione    dall'amministrazione    aggiudicatrice    per    la
determinazione del valore globale dell'appalto.
    3.  In  ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art.
6, comma 1, lettere a), b) e c).