Art. 8. 
                        Forme di pubblicita' 
 
  1. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  rendono  noto,  non  appena
possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario,  con  un  avviso
indicativo, il  volume  globale  degli  appalti  per  ciascuna  delle
categorie di  servizi  di  cui  all'allegato  1  che  esse  intendono
aggiudicare nei  dodici  mesi  successivi,  qualora  il  loro  valore
complessivo stimato, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'art.  4,
risulti pari o superiore a 750.000 E.C.U., I.V.A. esclusa. 
  2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono  aggiudicare  un
appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art.  6,  comma  1,
lettere a), b) e  c)  e  all'art.  7,  comma  1,  rendono  nota  tale
intenzione con un bando di gara. 
  3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un  appalto  pubblico
di servizi ne comunicano il risultato con apposito  avviso;  per  gli
appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso,
se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non  sono,  tuttavia,
pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti  la
cui  divulgazione  impedisca  l'applicazione  della   legge   o   sia
altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di  legittimi
interessi  commerciali  di  imprese  pubbliche  o  private  o   possa
pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi. 
  4. I bandi e gli avvisi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  adottati
conformemente  all'allegato  4,  sono  inviati  il  piu'  rapidamente
possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali  delle  Comunita'
europee; nel caso della procedura  accelerata  di  cui  all'art.  10,
comma  8,  detti  bandi  o  avvisi  sono  inviati  per   telescritto,
telegramma o telecopia. 
  5.  L'avviso  di  cui  al  comma  3  e'  inviato,  al  piu'  tardi,
quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto. 
  6. La  pubblicazione  dei  bandi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e, per  estratto,  su  almeno  due  quotidiani  a
carattere nazionale e sul quotidiano  avente  particolare  diffusione
nella regione dove si svolgera' la gara non  puo'  aver  luogo  prima
della data di spedizione, che  deve  esservi  menzionata,  dei  bandi
all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione  non  deve  contenere
informazioni diverse da quelle pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee. 
  7. La prova della data di spedizione incombe  alle  amministrazioni
aggiudicatrici. 
  8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non puo'  eccedere,  di
massima, le seicentocinquanta parole. 
  9. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
applicate anche per  gare  di  importo  inferiore  a  quello  di  cui
all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.