Art. 2.
  1.  Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della
legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attivita' del
Consorzio  del  canale Milano-Cremona-Po, e' prorogato al 31 dicembre
1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  2.  La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio,
di  cui  all'articolo  2  della  legge  24  agosto  1941,  n. 1044, e
successive  modificazioni,  e'  integrata  da un rappresentante della
regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.
  3.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad
emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio
lo svolgimento delle attivita' prioritarie per la realizzazione delle
opere entro il termine di cui al comma 1.