Art. 2. 1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attivita' del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, e' integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente. 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attivita' prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.