Art. 3. 1. L'ANAS e' autorizzato ad assumere, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unita' di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attivita' di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.