Art. 3.
  1.  L'ANAS  e'  autorizzato  ad assumere, con contratti trimestrali
rinnovabili  e  comunque  fino  e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150
unita'  di  operai  e  cantonieri  di  livello  IV  e V da adibire ad
attivita'   di   manutenzione  stradale  e  per  la  sicurezza  della
circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.