Art. 10. Interventi a favore del porto di Genova 1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995. 2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995. Tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.