Art. 10.
               Interventi a favore del porto di Genova
  1.  Per  l'esecuzione  di  lavori di ripristino delle opere e degli
impianti  del  porto  di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale
del  31  agosto 1994 e del 14 settembre 1994, e' autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
  2.  L'organizzazione  portuale  di  Genova  provvede, con procedura
d'urgenza,   agli   adempimenti  conseguenti  alla  esecuzione  degli
interventi  di  cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di
lavori pubblici.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede con le disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo
7501  dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno   1995.  Tali  disponibilita'  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
del  tesoro,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.