Art. 13.
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le  somme  disponibili  in  conto  residui  per l'anno 1994 sui
capitoli  7702,  7704  e 7705 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al
31 dicembre 1995.
  2. Le disponibilita' finanziarie relative all'esercizio finanziario
1994,  sul  capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione,  non impegnate al 31 dicembre 1994,
possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
  3.  Le  disponibilita'  del capitolo 3958 dello stato di previsione
del  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, per l'anno 1994,
nonche'  quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato
di   previsione,   non   impegnate  in  tale  anno,  possono  esserlo
nell'esercizio successivo.